Art. 150 Codice Civile

Separazione personale dei coniugi - Art. 150

Art. 150 cc: la separazione personale è ammessa, può essere giudiziale o consensuale, e solo i coniugi possono chiederla.

Testo ufficiale Art. 150 Codice Civile — Italia

Separazione personale. È ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 150 del Codice Civile disciplina la separazione personale dei coniugi. Essa può avvenire in due forme: giudiziale, quando è richiesta al tribunale; o consensuale, quando è concordata tra i coniugi e omologata dal giudice.

Il diritto di chiedere la separazione spetta esclusivamente ai coniugi stessi, non a terzi come parenti o figli.

Quando si applica

  • Una coppia di coniugi decide di separarsi consensualmente e presenta un accordo per l'omologazione.
  • Un coniuge chiede la separazione giudiziale per l'intollerabilità della convivenza.
  • Terzi, come i parenti, non possono chiedere la separazione dei coniugi.
  • Un coniuge si oppone alla separazione, ma l'altro la richiede al tribunale.

Cosa questo articolo non dice

  • La separazione comporta automaticamente lo scioglimento del matrimonio (vedi art. 149).
  • La separazione determina l'affidamento dei figli (disciplinato da altre norme).
  • La separazione può essere richiesta da terzi come i figli (solo i coniugi possono).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 150 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile