Art. 1518 Codice Civile

Normale determinazione del risarcimento - Art. 1518

Il risarcimento è la differenza tra prezzo convenuto e prezzo corrente nel luogo e giorno della consegna. Per consegne periodiche, ai prezzi di ogni consegna.

Testo ufficiale Art. 1518 Codice Civile — Italia

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'art. 1515, e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno. Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce come calcolare il risarcimento quando una vendita con prezzo corrente (definito dall'art. 1515, terzo comma) viene risolta per inadempimento di una parte. Il danno si misura nella differenza tra il prezzo pattuito e il prezzo corrente nel luogo e nel giorno in cui la consegna doveva avvenire. Se il danno effettivo è maggiore, la parte lesa può provarlo e ottenere di più.

Per le vendite a consegne periodiche (ad esempio forniture mensili), il calcolo va fatto separatamente per ogni singola consegna, utilizzando il prezzo corrente nel giorno stabilito per quella consegna.

Quando si applica

  • Un compratore di grano non paga la merce; il venditore rivende il grano a un prezzo inferiore sul mercato locale nel giorno pattuito per la consegna. Il risarcimento è la differenza tra il prezzo concordato e il prezzo di rivendita.
  • Un venditore non consegna una partita di acciaio; il compratore è costretto ad acquistarlo altrove a un prezzo più alto il giorno della consegna. Il risarcimento è la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo convenuto.
  • Un contratto prevede consegne mensili di componenti elettronici. A marzo il venditore non consegna; il compratore li acquista sul mercato a un prezzo superiore al prezzo contrattuale di marzo. Il risarcimento si calcola solo sulla consegna di marzo, non sull'intero contratto.
  • Un venditore di olio d'oliva non consegna al prezzo pattuito; il compratore prova che il ritardo gli ha causato la perdita di un cliente, dimostrando un danno maggiore della semplice differenza di prezzo. Il risarcimento può superare la differenza.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre le vendite in cui la cosa non ha un prezzo corrente (ad esempio un'opera d'arte unica); in tal caso il risarcimento va determinato altrimenti (si veda l'art. 1515 per la definizione di prezzo corrente).
  • Non si applica se le parti hanno previsto una penale o una clausola risarcitoria diversa: l'art. 1518 è la regola normale, ma le parti possono accordare diversamente.
  • Non riguarda il risarcimento per danni diversi dalla perdita subita sulla differenza di prezzo, a meno che la parte lesa non provi un maggior danno (la norma lo permette, ma non lo calcola automaticamente).
  • Non disciplina l'ipotesi in cui il contratto non si risolva ma si chieda l'adempimento: in quel caso si applicano le regole sull'esecuzione coattiva (artt. 1515-1516).

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