Risoluzione automatica della vendita: Art. 1517
Nel contratto di vendita, la risoluzione opera di diritto se si offre la prestazione in tempo. È necessario avvisare l'altro entro otto giorni.
La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione. La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta. Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina lo scioglimento rapido del contratto di compravendita di cose mobili in caso di inadempimento. Se una parte offre la propria prestazione nei termini e nelle forme d'uso — che si tratti della consegna della merce o del pagamento del prezzo — e l'altra parte non adempie, la prima ha diritto allo scioglimento automatico del contratto.
Il medesimo meccanismo opera a favore del venditore se il compratore non si presenta a ricevere la merce offerta o la rifiuta, anche qualora il termine per il pagamento del prezzo non sia ancora scaduto.
L'effetto risolutivo automatico non è tuttavia incondizionato: la parte che intende avvalersene deve comunicarlo formalmente all'altra entro otto giorni dalla scadenza del termine. In assenza di tale tempestiva comunicazione, la risoluzione automatica non si verifica e si applicano le norme generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento.
Quando si applica
- Un compratore si presenta per pagare e ritirare un oggetto entro la data stabilita, ma il venditore si rifiuta di consegnarlo.
- Un negoziante mette a disposizione la merce venduta entro il termine concordato, ma il cliente non si presenta a ritirarla.
- Un cliente rifiuta senza giustificazione la consegna della merce che gli era stata preventivamente offerta secondo gli usi.
Cosa questo articolo non dice
- Il deposito della merce rifiutata a spese del compratore, disciplinato dall'articolo 1514.
- La vendita coattiva per conto del compratore inadempiente, prevista dall'articolo 1515.
- L'acquisto coattivo della merce a spese del venditore inadempiente, regolato dall'articolo 1516.
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