Vendita coattiva se il compratore non paga: Art. 1515
Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può far vendere la cosa a sue spese all'incanto o al prezzo corrente, chiedendo l'eventuale differenza.
Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal giudice di pace . In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.
- (111) (112a) 273 300 341 Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno. ----------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (273) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (300) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al terzo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (341) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al terzo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando chi acquista un bene mobile non versa il prezzo pattuito, il venditore non è costretto a tenere la merce bloccata né a promuovere subito un'ordinaria causa di risoluzione contrattuale. La legge gli attribuisce la facoltà di far vendere la cosa in via coattiva, ossia senza il consenso del compratore inadempiente, ponendo a carico di quest'ultimo i relativi costi.
La vendita può avvenire all'incanto tramite soggetti autorizzati o un ufficiale giudiziario, previa tempestiva comunicazione all'acquirente. Se la merce ha un prezzo corrente stabilito da listini di borsa, mercuriali o autorità pubbliche, la vendita può svolgersi senza incanto al prezzo di mercato, dando poi pronta notizia all'acquirente dell'avvenuta vendita.
Il ricavato netto serve a coprire il credito del venditore. Qualora la somma ricavata sia inferiore al prezzo concordato nel contratto originario, il venditore ha diritto di esigere dal compratore la differenza, oltre al risarcimento del maggior danno.
Quando si applica
- Un acquirente ordina una partita di merce ma si rifiuta di saldare la fattura al momento della consegna.
- Un cliente non versa il saldo pattuito per un bene mobile pronto per il ritiro presso il venditore.
- Un grossista non riceve il pagamento dovuto per una fornitura di materia prima con prezzo quotato in borsa merci.
Cosa questo articolo non dice
- Il caso in cui sia il venditore a non consegnare la merce venduta (regolato dall'Art. 1516).
- Il semplice deposito della merce in un locale di pubblico ricovero a spese del compratore (disciplinato dall'Art. 1514).
- La risoluzione di diritto del contratto senza ricorso alla vendita coattiva (prevista dall'Art. 1517).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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