Art. 1548 Codice Civile

Definizione del contratto di riporto - Art. 1548

L'articolo 1548 definisce il riporto come il contratto con cui una parte trasferisce titoli di credito ad un'altra dietro prezzo, con obbligo di restituzione.

Testo ufficiale Art. 1548 Codice Civile — Italia

Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il contratto di riporto è un'operazione con cui una parte, definita riportato, trasferisce in proprietà a un'altra parte, definita riportatore, titoli di credito di una determinata specie in cambio del pagamento di un prezzo.

Alla scadenza del termine concordato, il riportatore assume l'obbligo di ritrasferire al riportato la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie. Il riportato restituisce il prezzo a suo tempo ricevuto, il quale può essere aumentato o diminuito rispetto all'importo iniziale secondo le intese stabilite.

Questo istituto definisce la natura giuridica dell'operazione, la quale unisce una vendita immediata a un successivo riacquisto a termine fra i medesimi soggetti.

Quando si applica

  • Un possessore di titoli di credito trasferisce la proprietà dei titoli a una banca per ottenere liquidità immediata, concordando il successivo riacquisto a termine di pari titoli.
  • Un operatore finanziario trasferisce titoli di credito a un terzo verso un prezzo, pattuendo di riottenerne altrettanti alla scadenza con un rimborso maggiorato a titolo di compenso.
  • Un soggetto cede titoli di credito concordando un rimborso inferiore al prezzo iniziale per incentivare la controparte a custodire o gestire la disponibilità dei titoli.

Cosa questo articolo non dice

  • Il momento preciso in cui il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli, disciplinato dall'articolo 1549.
  • La spettanza dei diritti accessori, dei dividendi o del diritto di voto relativi ai titoli durante la pendenza del termine, regolata dall'articolo 1550.
  • Le conseguenze legali e i rimedi specifici in caso di inadempimento delle obbligazioni previste, disciplinati dall'articolo 1551.

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