Art. 1550 Codice Civile

Diritti accessori e voto nei titoli a riporto – Art. 1550

Art. 1550 c.c.: diritti accessori e obblighi sui titoli a riporto spettano al riportato; diritto di voto al riportatore salvo patto contrario.

Testo ufficiale Art. 1550 Codice Civile — Italia

I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534. Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1550 stabilisce a chi spettano i diritti accessori (come dividendi e interessi) e gli obblighi inerenti (come versamenti aggiuntivi) sui titoli oggetto di un contratto di riporto. Tali diritti e obblighi rimangono in capo al riportato, cioè colui che ha trasferito i titoli con l'impegno di riacquistarli.

Il diritto di voto spetta invece al riportatore (l'acquirente a termine), salvo che le parti abbiano convenuto diversamente.

L'articolo richiama inoltre le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534 del codice civile, che contengono regole ulteriori applicabili al riporto.

Quando si applica

  • Una banca trasferisce azioni a un fondo con patto di riacquisto; durante il periodo i dividendi spettano alla banca (riportato).
  • Un'obbligazione con cedola in scadenza viene data a riporto; la cedola maturata è del riportato.
  • In assemblea di società, il riportatore esercita il diritto di voto per le azioni ricevute, salvo patto contrario.
  • Se su azioni non interamente liberate viene richiesto un versamento, l'obbligo è del riportato.
  • I diritti di opzione per aumenti di capitale spettano al riportato.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il prezzo o la durata del contratto di riporto (regolati dagli articoli 1548 e 1549).
  • Non stabilisce le conseguenze dell'inadempimento (trattate dall'articolo 1551).
  • Non si applica a contratti di riporto su merci o valute, ma solo a titoli.
  • Non determina la proprietà effettiva dei titoli durante il periodo (la proprietà formale passa al riportatore).

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