Art. 1547 Codice Civile

Estensione delle norme sulla vendita di eredità: Art. 1547

L'art. 1547 estende le norme sulla vendita di eredità alle altre alienazioni onerose. Per quelle gratuite, la garanzia segue l'art. 797.

Testo ufficiale Art. 1547 Codice Civile — Italia

Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso. Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'art. 797.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1547 stabilisce che le regole sulla vendita di un'eredità si applicano anche alle altre forme di alienazione a titolo oneroso, come la permuta o la cessione.

Per le alienazioni a titolo gratuito, la garanzia è regolata dall'articolo 797.

Quando si applica

  • Tizio vende a Caio la sua quota di eredità paterna.
  • Tizio permuta con Caio la sua eredità con un'automobile.
  • Tizio cede la sua eredità a Caio per estinguere un debito.
  • Tizio dona la sua eredità a Caio (alienazione gratuita, garanzia ex art. 797).

Cosa questo articolo non dice

  • La vendita di un singolo bene ereditario da parte dell'erede (è una vendita ordinaria).
  • La rinuncia all'eredità (atto unilaterale, non alienazione).
  • La divisione dell'eredità tra coeredi (regolata dalle norme sulla divisione).
  • L'alienazione di diritti ereditari futuri prima dell'apertura della successione (non possibile).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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