Tutela dei figli nella separazione: Art. 155
L'art. 155 rimanda al Capo II del titolo IX per la tutela dei figli nella separazione. La Corte Costituzionale ne ha dichiarato la parziale illegittimità.
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX. ------------- AGGIORNAMENTO (72) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell' art. 155, quarto comma, del codice civile , nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 155 stabilisce che, nei casi di separazione tra coniugi, le disposizioni relative ai figli si trovano nel Capo II del titolo IX del codice civile.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 454 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli, ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Quando si applica
- Individuazione delle norme applicabili ai figli a seguito della separazione tra coniugi.
- Trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario.
- Opponibilità ai terzi del diritto di abitazione nella casa familiare assegnata.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina della riconciliazione tra coniugi e l'abbandono della domanda di separazione.
- Le regole sui contratti di vendita e sul recesso.
- Gli aspetti specifici contenuti negli articoli abrogati sulla gestione della prole.
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