Mantenimento coniuge senza addebito: Art. 156 c.c.
L'art. 156 c.c. attribuisce il mantenimento al coniuge senza addebito e senza redditi adeguati. Misura e revoca dipendono da redditi e giustificati motivi.
Testo ufficiale
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Art. 156 Codice Civile — Italia
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 . Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti. ------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1966, n. 131), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 156, primo comma, del Codice civile , nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei". ------------- AGGIORNAMENTO (18) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177), ha dichiarato "illegittimità costituzionale dell' art. 156, quinto comma, del codice civile , nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio". ------------- AGGIORNAMENTO (36) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 18 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedeltà, non limita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
(normattiva.it),
riprodotto con licenza
CC BY 4.0.
L'articolo 156 stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, riconosce a vantaggio del coniuge cui la separazione non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, a condizione che non abbia redditi propri adeguati. Sono due requisiti distinti e vanno entrambi soddisfatti: l'assenza di addebito e l'inadeguatezza dei redditi. Il coniuge al quale la separazione sia stata addebitata resta escluso dal mantenimento previsto da questa norma.
Sul quanto, il testo è volutamente elastico: l'entità della somministrazione è determinata "in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato". Non ci sono percentuali, tabelle o formule nel codice; la determinazione è rimessa alla valutazione del giudice sulla situazione concreta delle due parti. L'articolo aggiunge che resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di prestare gli alimenti previsto dagli articoli 433 e seguenti: un dovere diverso, di natura assistenziale, legato allo stato di bisogno e non alla separazione.
L'ultima parte prevede che, quando sopravvengano giustificati motivi, il giudice possa su istanza di parte revocare o modificare i provvedimenti presi. È la base delle richieste di revisione dopo la perdita del lavoro, un aumento di reddito, una nuova convivenza o un cambio di condizioni di salute. Va segnalato un punto che rende inaffidabili molti articoli reperibili in rete: alcuni commi dell'art. 156, quelli che prevedevano garanzie, sequestro e ordine al terzo di pagare direttamente, sono stati abrogati dal d.lgs. 149/2022 e la materia è oggi disciplinata altrove. Se nel proprio caso ricorrano i presupposti dell'assegno, o i giustificati motivi per modificarlo, è una valutazione di fatto da fare con un avvocato.
Quando si applica
Separazione in cui uno dei due coniugi non ha redditi propri o ne ha di molto inferiori
Coniuge obbligato che smette di versare l'assegno mensile
Perdita del lavoro, pensionamento o forte aumento di reddito che rendono l'importo non più attuale
Separazione con addebito e richiesta di mantenimento da parte del coniuge al quale è stata addebitata
Nuova convivenza di uno dei due coniugi separati e richiesta di revisione
Cosa questo articolo non dice
×Non riguarda il mantenimento dei figli. Quello è disciplinato dagli articoli 337-ter e seguenti, con criteri propri, e resta dovuto anche quando al coniuge non spetta nulla.
×Non è l'assegno di divorzio. Il divorzio ha una legge propria e criteri diversi: ciò che viene deciso in sede di separazione non si trasferisce automaticamente.
×Non contiene più gli strumenti per ottenere il pagamento. I commi su garanzie, sequestro e ordine al datore di lavoro sono stati abrogati nel 2022 e la disciplina è passata al codice di procedura civile: è la ragione per cui molte pagine online su questo articolo sono superate.
×Non decide chi resta nella casa familiare. L'assegnazione della casa è regolata dall'art. 337-sexies ed è collegata in primo luogo alla presenza dei figli.
Casi di esempio
Situazioni inventate, scritte per mostrare come funziona la norma. Non sono casi reali, non sono sentenze e non fanno precedente: non dicono come andrebbe a finire il tuo.
Esempio illustrativo
Una coppia si separa dopo molti anni: uno dei due ha sempre lavorato a tempo pieno, l'altro ha lasciato l'impiego per occuparsi della casa e ora ha solo un lavoro a ore. Non riescono a mettersi d'accordo su un contributo mensile.
Come si applica la norma
Il diritto al mantenimento riconosciuto da questo articolo poggia su due presupposti che devono ricorrere insieme: che la separazione non sia addebitabile a chi lo chiede e che non abbia redditi propri adeguati. Sul quanto il codice non dà percentuali né tabelle: l'entità si determina in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Il fatto che orienta la trattativa è quindi il quadro reddituale documentato di entrambi, non le posizioni di principio.
Come si sono accordate le parti
Le parti concordano un contributo mensile rivalutabile annualmente, con revisione automatica se il reddito di uno dei due varia oltre una soglia stabilita, e un contributo aggiuntivo per le spese mediche straordinarie.
Esempio illustrativo
A due anni dalla separazione chi versa l'assegno perde il lavoro e passa a un impiego molto meno retribuito. Continua a versare per qualche mese, poi dimezza l'importo di propria iniziativa e comincia una discussione senza fine.
Come si applica la norma
Il testo prevede che, quando sopravvengano giustificati motivi, i provvedimenti possano essere revocati o modificati su istanza di parte. Il fatto che regge una richiesta di revisione è la sopravvenienza documentata e non transitoria del cambiamento; ridurre l'importo per decisione unilaterale è invece una scelta che sposta il problema anziché risolverlo.
Come si sono accordate le parti
Le parti concordano per iscritto un importo ridotto per dodici mesi, con revisione alla scadenza sulla base delle dichiarazioni dei redditi di entrambi, e un piano di recupero degli arretrati maturati nei mesi di riduzione unilaterale.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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