Contratto estimatorio: nozione e obblighi (Art. 1556)
Art. 1556 definisce il contratto estimatorio: una parte consegna cose mobili all'altra, che si obbliga a pagare il prezzo salvo restituzione entro il termine.
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il contratto estimatorio è un accordo in cui una persona (consegnante) dà beni mobili a un'altra (ricevente) con l'obbligo per quest'ultima di pagare il prezzo oppure restituire le stesse cose entro un termine fissato.
La caratteristica centrale è l'alternativa: il ricevente non è obbligato a comprare, ma deve scegliere tra pagare o restituire. Se non restituisce entro la scadenza, scatta l'obbligo di pagamento.
Il termine per la restituzione è stabilito dalle parti al momento della consegna. La legge non fissa un termine massimo o minimo, lasciando piena libertà contrattuale.
Quando si applica
- Un edicolante riceve giornali e riviste e può restituire quelli invenduti entro una data concordata.
- Un concessionario automobilistico riceve auto in conto vendita e può restituire quelle non vendute.
- Un negozio di abbigliamento riceve capi da un fornitore con facoltà di rendere quelli invenduti.
- Un libraio riceve libri in deposito per vendita con diritto di reso.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda il contratto di vendita con riserva di proprietà, che ha regole diverse.
- Non copre il deposito irregolare, dove il depositario può usare la cosa.
- Non è applicabile ai contratti di somministrazione, che hanno una disciplina specifica.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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