Art. 1556 Codice Civile

Contratto estimatorio: nozione e obblighi (Art. 1556)

Art. 1556 definisce il contratto estimatorio: una parte consegna cose mobili all'altra, che si obbliga a pagare il prezzo salvo restituzione entro il termine.

Testo ufficiale Art. 1556 Codice Civile — Italia

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Il contratto estimatorio è un accordo in cui una persona (consegnante) dà beni mobili a un'altra (ricevente) con l'obbligo per quest'ultima di pagare il prezzo oppure restituire le stesse cose entro un termine fissato.

La caratteristica centrale è l'alternativa: il ricevente non è obbligato a comprare, ma deve scegliere tra pagare o restituire. Se non restituisce entro la scadenza, scatta l'obbligo di pagamento.

Il termine per la restituzione è stabilito dalle parti al momento della consegna. La legge non fissa un termine massimo o minimo, lasciando piena libertà contrattuale.

Quando si applica

  • Un edicolante riceve giornali e riviste e può restituire quelli invenduti entro una data concordata.
  • Un concessionario automobilistico riceve auto in conto vendita e può restituire quelle non vendute.
  • Un negozio di abbigliamento riceve capi da un fornitore con facoltà di rendere quelli invenduti.
  • Un libraio riceve libri in deposito per vendita con diritto di reso.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda il contratto di vendita con riserva di proprietà, che ha regole diverse.
  • Non copre il deposito irregolare, dove il depositario può usare la cosa.
  • Non è applicabile ai contratti di somministrazione, che hanno una disciplina specifica.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1556 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile