Art. 1558 Codice Civile

Disponibilità dei beni in conto vendita - Art. 1558

Nel contratto estimatorio chi riceve i beni può venderli, ma i suoi creditori non possono pignorarli prima del pagamento. Il proprietario non può disporne.

Testo ufficiale Art. 1558 Codice Civile — Italia

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo. Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Nel contratto estimatorio (noto come conto vendita), la merce viene consegnata a un soggetto che si riserva la facoltà di venderla oppure di restituirla. Questo articolo stabilisce chi ha il potere giuridico di disporre di tali beni e come si tutelano le parti di fronte ai creditori.

Chi riceve i beni ha la facoltà di compiere validamente atti di disposizione, come la rivendita a terzi, pur non avendone ancora pagato il prezzo. Tuttavia, i suoi creditori personali non possono sottoporre questi beni a pignoramento o a sequestro fino a quando il prezzo non sia stato interamente versato a chi li ha consegnati.

Chi ha consegnato le merci perde temporaneamente il potere di disporne. Tale potere viene riacquistato solo nell'eventualità in cui i beni gli vengano effettivamente restituiti.

Quando si applica

  • Un edicolante vende alle riviste ricevute in conto vendita prima di aver saldato il distributore.
  • Un ufficiale giudiziario tenta di pignorare i vestiti presenti nel negozio di un commerciante, ma gli abiti sono in conto vendita e non ancora pagati al fornitore.
  • Un gallerista d'arte vende a un collezionista un quadro ricevuto in conto vendita da un pittore.
  • Un negoziante chiede la restituzione di un bene in conto vendita a un intermediario prima di poterlo vendere a un altro cliente.

Cosa questo articolo non dice

  • L'impossibilità di restituire i beni per causa non imputabile a chi li ha ricevuti, disciplinata dall'articolo 1557.
  • La nozione generale e gli elementi costitutivi del contratto estimatorio, previsti dall'articolo 1556.
  • L'applicazione generale delle norme sulla vendita agli altri contratti, regolata dall'articolo 1555.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1558 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile