Impossibilità di restituzione: obbligo di pagare Art. 1557
Art. 1557 c.c.: chi riceve cose e non può restituirle integre per causa non imputabile, deve comunque pagarne il prezzo.
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1557 del codice civile disciplina un caso specifico nel contratto di permuta. Se una delle parti ha ricevuto la cosa dall'altra e, per una causa a lei non imputabile, non può più restituirla integra, rimane comunque obbligata a pagarne il prezzo.
La disposizione si applica solo quando l'impossibilità di restituzione non dipende da fatto proprio del ricevente. Se invece la restituzione è possibile, la parte deve restituire la cosa; se è possibile solo in parte, si applicano altre regole. L'articolo non dice cosa accade se l'impossibilità è imputabile: in quel caso si applicano le norme sull'inadempimento.
Quando si applica
- Tizio riceve un motorino da Caio in permuta di una bicicletta. Il motorino viene distrutto da un fulmine prima che Tizio possa restituirlo. Tizio deve pagare a Caio il prezzo del motorino.
- Un antiquario scambia un dipinto con un orologio antico. L'orologio viene rubato da terzi senza colpa dell'antiquario. Egli deve pagare il prezzo dell'orologio.
- In una permuta di auto usate, l'auto ricevuta viene danneggiata da una frana mentre è custodita. Il ricevente, non responsabile, è tenuto a pagare il prezzo dell'auto.
Cosa questo articolo non dice
- Il caso in cui la restituzione è divenuta impossibile per causa imputabile al ricevente (ad esempio, per negligenza o dolo) – si applicano le norme generali sull'inadempimento.
- Il caso in cui la restituzione è ancora possibile, anche se difficile o costosa – l'articolo non si applica e la parte deve restituire la cosa.
- Il caso in cui il contratto non sia una permuta ma, ad esempio, una vendita con riserva di proprietà o un comodato – la disciplina è diversa.
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