Art. 1634 Codice Civile

Inderogabilità dei due articoli precedenti - Art. 1634

Art. 1634: le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili, ossia non modificabili dalle parti private contraenti.

Testo ufficiale Art. 1634 Codice Civile — Italia

Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1634 del Codice Civile stabilisce che le disposizioni contenute nei due articoli che lo precedono immediatamente sono inderogabili.

Questo significa che le parti di un contratto non possono, con un accordo, escludere o modificare quanto previsto da quelle norme. Qualsiasi clausola contraria è nulla.

Quando si applica

  • Quando un contratto di affitto tenta di derogare a una norma degli articoli precedenti, la deroga è inefficace.
  • Se un affittuario e un proprietario convengono di non applicare una regola prevista dagli articoli precedenti, l'accordo è nullo.
  • Un giudice chiamato a valutare la validità di una clausola contraria deve applicare le norme inderogabili degli articoli precedenti.

Cosa questo articolo non dice

  • Le norme specifiche contenute nei due articoli precedenti, che sono il vero oggetto della disciplina.
  • Quali siano i diritti e gli obblighi delle parti in un contratto di affitto agrario.
  • Le conseguenze dell'eventuale abrogazione degli articoli precedenti, che non è menzionata in questa disposizione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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