Art. 1635 Codice Civile

Riduzione affitto per perdita frutti - Art. 1635

Se un evento fortuito distrugge almeno un terzo dei frutti nell'affitto pluriennale, si può chiedere la riduzione del canone, al massimo fino alla metà.

Testo ufficiale Art. 1635 Codice Civile — Italia

Se, durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. 5a Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta. 5a La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto. 5a In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta. Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti. ------------- AGGIORNAMENTO (5a) La L. 12 giugno 1962, n. 567 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile , è ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo regola la richiesta di riduzione del canone nell'affitto di fondi rustici stipulato per più anni, quando si verifica la perdita dei frutti o la mancata produzione del raccolto per un caso fortuito, come una gelata straordinaria o un'alluvione.

Per poter domandare lo sconto sul fitto, il danno subito deve riguardare frutti non ancora separati dalla terra e corrispondere ad almeno un terzo della normale produzione agraria. La riduzione non è automatica: occorre valutare se la perdita sia compensata dai raccolti delle annate precedenti o dai conguagli di fine contratto, oltre a detrarre eventuali indennizzi risarcitori conseguiti dall'affittuario.

In ogni caso, lo sconto sul canone non può mai eccedere la metà del fitto stesso. Il giudice può comunque dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del canone in proporzione al danno subito.

Quando si applica

  • Una gelata tardiva distrugge gran parte della produzione di un frutteto condotto in affitto pluriennale.
  • Una grave siccità azzera il raccolto di un campo di grano prima della mietitura.
  • Un'alluvione devastante allaga i terreni agricoli azzerando la produzione dell'annata agraria.

Cosa questo articolo non dice

  • Affitti di fondi rustici pattuiti per una sola annata agraria, disciplinati dall'articolo 1636.
  • Danni arrecati alle attrezzature agricole o ai fabbricati rurali che non incidono direttamente sui frutti del terreno.
  • Contratti in cui l'affittuario si è accollato espressamente i casi fortuiti ordinari o straordinari, previsti dall'articolo 1637.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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