Affitto fondo: eccesso/difetto estensione - Art. 1631
Se l'estensione reale del fondo affittato a misura o a corpo con indicazione è diversa da quella dichiarata, si applicano le norme sulla vendita.
Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma si applica quando la superficie effettiva del fondo affittato è maggiore o minore di quella indicata nel contratto. Riguarda due tipi di affitto: quello "a misura" (il canone è calcolato in base all'estensione dichiarata) e quello "a corpo con indicazione della misura" (si paga un prezzo fisso, ma viene comunque dichiarata una superficie).
In caso di eccesso o difetto di estensione, i diritti e gli obblighi delle parti non sono regolati da questa norma in modo diretto, ma attraverso il rinvio alle regole del capo della vendita. Questo significa che, a seconda dei casi, il canone può essere ridotto o aumentato, oppure il contratto può essere risolto, seguendo i principi previsti per la compravendita.
La norma non dice nulla sulla qualità del terreno, sulla produttività o su altri vizi: si occupa esclusivamente della differenza di superficie rispetto a quanto dichiarato.
Quando si applica
- Un affittuario prende in affitto un fondo a misura e scopre che l'estensione reale è minore di quella dichiarata.
- Un locatore affitta un fondo a corpo con indicazione di misura e la superficie effettiva risulta maggiore di quella indicata.
- Dopo la stipula del contratto, una perizia agronomica rivela che il fondo ha una superficie diversa da quella pattuita.
- Le parti avevano concordato un affitto a corpo con indicazione di misura, ma la misurazione successiva mostra un eccesso o difetto rilevante.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica se l'affitto è a corpo senza alcuna indicazione di misura (in tal caso la superficie dichiarata non è un elemento del contratto).
- Non regola la qualità del terreno, la produttività o la presenza di servitù: tali aspetti sono disciplinati da altre norme, come gli artt. 1620 e seguenti.
- Non riguarda l'affitto di edifici, immobili urbani o beni mobili: è limitato ai fondi rustici.
- Non si occupa di vizi occulti o difetti diversi dall'estensione, che sono coperti da altre disposizioni del codice.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1631 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.