Riduzione del fitto per frutti perduti Art. 1636
Per affitti di un anno, se un evento fortuito distrugge almeno un terzo dei frutti pendenti, l'affittuario puo ottenere una riduzione proporzionale del canone.
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà. 5a ------------- AGGIORNAMENTO (5a) La L. 12 giugno 1962, n. 567 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile , è ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina la richiesta di riduzione del canone di locazione quando un contratto di affitto di un fondo rustico ha la durata di un solo anno e i frutti del terreno vengono distrutti o non si producono per cause accidentali e imprevedibili, note come caso fortuito.
La norma codicistica prevedeva originariamente un esonero parziale dal canone in caso di perdita di almeno la meta dei frutti. La legislazione successiva ha integrato la disciplina per le annate agrarie, consentendo la riduzione del canone qualora la mancata produzione o il perimento dei frutti non ancora separati dal fondo raggiunga una soglia non inferiore al terzo della normale produzione.
Il rimedio riguarda esclusivamente i frutti pendenti, cioe non ancora raccolti o staccati dal fondo al momento del verificarsi dell'evento lesivo, e richiede che il danno derivi da eventi imprevisti non imputabili alla condotta dell'affittuario.
Quando si applica
- Una gelata tardiva ed eccezionale distrugge un terzo del raccolto di un uliveto con contratto di affitto annuale prima della raccolta.
- Una grandinata improvvisa devasta le spighe di grano ancora sulla pianta durante un contratto di affitto di una sola annata agraria.
- Un'esondazione del fiume allaga il campo di ortaggi non ancora raccolti, causando la perdita di oltre la meta della produzione prevista.
Cosa questo articolo non dice
- Danni ai frutti gia raccolti e conservati nel deposito dopo la mietitura, poiche la tutela riguarda solo i frutti non ancora separati dal fondo.
- Contratti di affitto di durata pluriennale, regolati dall'articolo 1635 del codice civile.
- Perdita del raccolto dovuta a negligenza o cattiva gestione dell'affittuario anziche a un evento fortuito o naturale eccezionale.
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