Rischio dei casi fortuiti nell'affitto Art. 1637
L'affittuario può assumere solo il rischio di casi fortuiti ordinari e prevedibili con patto espresso. È nullo ogni patto sui fortuiti straordinari.
L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. È nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nell'affitto di beni produttivi, la norma stabilisce quali rischi legati a eventi fortuiti possano essere trasferiti a carico di chi conduce il bene. Con una clausola espressa nel contratto, l'affittuario può farsi carico dei fortuiti ordinari, ossia quegli eventi che, considerando il luogo e le circostanze, le parti potevano ragionevolmente attendersi come probabili.
Senza un patto espresso nel contratto, questo trasferimento di rischio non opera. La semplice stipula dell'affitto non comporta infatti l'assunzione automatica dei fortuiti ordinari da parte dell'affittuario.
La norma stabilisce un divieto assoluto per i casi fortuiti straordinari: qualsiasi patto con cui si tenti di addebitare all'affittuario eventi eccezionali e imprevedibili è radicalmente nullo e privo di effetti.
Quando si applica
- Inserimento nel contratto di una clausola espressa che addebita all'agricoltore i danni da brinate stagionali consuete nella zona
- Gestione del rischio per siccità periodiche e ampiamente prevedibili nell'area in cui si trova il fondo arabile
- Pattuzione esplicita sulle conseguenze di allagamenti ricorrenti legati alle piogge stagionali del luogo
Cosa questo articolo non dice
- Clausole contrattuali che addossano all'affittuario i danni causati da un terremoto eccezionale, che sono nulle
- Contratti di locazione ad uso abitativo o commerciale non aventi ad oggetto beni produttivi
- I criteri specifici per la riduzione del canone in caso di perdita dei frutti, regolati dagli articoli 1635 e 1636
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1637 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.