Art. 170 Codice Civile

Pignorabilità dei beni del fondo - Art. 170

I beni e i frutti del fondo patrimoniale non si pignorano per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Testo ufficiale Art. 170 Codice Civile — Italia

Esecuzione sui beni e sui frutti. La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il fondo patrimoniale costituisce un vincolo su determinati beni destinati a far fronte alle necessità della famiglia. Questa norma stabilisce quando i creditori possono pignorare i beni compresi nel fondo o i frutti da essi prodotti, come ad esempio le rendite o i canoni di locazione.

L'esecuzione forzata sui beni e sui relativi frutti non può avere luogo se il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a condizione che il creditore conoscesse tale estraneità. La conoscenza del creditore circa la destinazione del debito è l'elemento determinante per escludere l'azione esecutiva.

I beni e i frutti restano invece soggetti ad esecuzione se il debito è stato assunto per soddisfare le esigenze familiari, oppure se il creditore non era a conoscenza del fatto che l'obbligazione servisse a scopi estranei alla famiglia.

Quando si applica

  • Un creditore commerciale tenta di pignorare l'immobile conferito nel fondo per un debito aziendale, sapendo che l'obbligazione non riguardava la famiglia.
  • Una banca aziona l'esecuzione sui canoni di locazione di un bene del fondo per un prestito personale destinato a fini speculativi noti all'istituto.
  • Un fornitore agisce sui beni del fondo per saldare un debito d'impresa del singolo coniuge, avendo piena conoscenza della sua natura estranea ai bisogni familiari.

Cosa questo articolo non dice

  • I debiti contratti per soddisfare le esigenze dirette della famiglia, per i quali i beni del fondo restano pignorabili.
  • Le condizioni e le autorizzazioni necessarie per alienare o vendere i beni compresi nel fondo patrimoniale.
  • Le cause di scioglimento o di cessazione della destinazione del fondo patrimoniale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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