Vendita e vincoli sui beni del fondo - Art. 169
Per vendere o ipotecare beni del fondo patrimoniale serve il consenso di entrambi i coniugi e, con figli minori, l'autorizzazione del giudice.
Alienazione dei beni del fondo. Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione stabilisce le regole per disporre dei beni inseriti in un fondo patrimoniale. Salvo diversa previsione contenuta nell'atto di costituzione del fondo, i beni non possono essere venduti, donati, dati in pegno o sottoposti a ipoteca senza l'accordo di entrambi i coniugi.
Se nella famiglia sono presenti figli minorenni, la semplice volontà dei genitori non basta. In questo caso è sempre necessaria l'autorizzazione del tribunale, resa con provvedimento in camera di consiglio.
Il giudice concede l'autorizzazione esclusivamente se accerta una situazione di evidente necessità oppure di palese utilità per l'interesse della famiglia.
Quando si applica
- Due coniugi intendono vendere l'immobile inserito nel fondo patrimoniale per acquistarne uno più adatto alla famiglia
- Una coppia vuole iscrivere un'ipoteca sulla casa del fondo patrimoniale per ottenere un finanziamento bancario
- I genitori intendono alienare un bene appartenente al fondo patrimoniale in presenza di figli minorenni
Cosa questo articolo non dice
- La pignorabilità dei beni del fondo da parte dei creditori per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, disciplinata dall'articolo 170
- La gestione ordinaria e l'amministrazione quotidiana dei beni costituiti in fondo patrimoniale, disciplinata dall'articolo 168
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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