Art. 1731 Codice Civile

Definizione del contratto di commissione - Art. 1731

L'art. 1731 definisce il contratto di commissione: un mandato per l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Testo ufficiale Art. 1731 Codice Civile — Italia

Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La commissione è un tipo particolare di mandato. Il commissionario agisce in nome proprio, ma per conto del committente. I terzi contraggono con il commissionario, non con il committente.

Il committente sopporta il rischio economico dell'operazione, mentre il commissionario risponde personalmente verso i terzi. Questa è la differenza principale rispetto al mandato ordinario, dove il mandatario agisce in nome del mandante.

La norma si limita a dare la nozione; le altre regole (spese, revoca, garanzie) sono in articoli separati.

Quando si applica

  • Un grossista incarica un commissionario di acquistare partite di caffè all'estero; il commissionario acquista a nome proprio e poi rivende al grossista.
  • Un agricoltore affida a un commissionario la vendita del suo raccolto di grano; il commissionario vende con il proprio nome e trasferisce il ricavato al netto della provvigione.
  • Un collezionista d'arte incarica un commissionario di acquistare un quadro in un'asta; il commissionario partecipa all'asta a nome proprio e poi lo trasferisce al collezionista.
  • Un'impresa di moda affida a un commissionario la vendita di capi invenduti; il commissionario contratta con i negozi a nome proprio.
  • Un importatore senza filiali in un paese estero usa un commissionario per acquistare merci locali.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina del compenso e del rimborso spese, regolata da altre norme sul mandato.
  • La possibilità per il commissionario di diventare acquirente o venditore in proprio, oggetto di un articolo successivo.
  • La revoca del contratto di commissione, disciplinata separatamente.
  • La garanzia dello star del credere, che è un istituto specifico.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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