Art. 1732 Codice Civile

Dilazioni di pagamento del commissionario Art. 1732

Il commissionario si presume autorizzato a concedere pagamenti differiti secondo gli usi. Se viola i divieti, il committente esige il pagamento immediato.

Testo ufficiale Art. 1732 Codice Civile — Italia

Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti. Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione. Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma disciplina la facoltà del commissionario — ossia l'intermediario che acquista o vende beni per conto del committente ma in nome proprio — di concedere un rinvio della scadenza del pagamento all'acquirente.

In mancanza di istruzioni contrarie da parte del committente, la legge presume che il commissionario sia autorizzato a concedere pagamenti differiti, purché ciò avvenga nel rispetto degli usi commerciali praticati nella piazza d'affari in cui viene eseguita l'operazione.

Se il commissionario concede dilazioni contro il divieto espresso del committente o al di fuori degli usi locali, il committente può pretendere direttamente dall'intermediario il pagamento immediato. In questa ipotesi, il commissionario trattiene per sé i benefici derivanti dal credito accordato al terzo. Il commissionario è sempre tenuto a comunicare il nome del compratore e il termine concesso; la mancata comunicazione fa considerare la vendita avvenuta in contanti.

Quando si applica

  • Un commissionario vende un lotto di merci concedendo un pagamento differito conforme alle consuetudini del mercato locale.
  • Un intermediario concede il pagamento dilazionato al compratore ignorando il divieto esplicito impartito dal committente.
  • Un commissionario accorda una dilazione di pagamento ma omette di comunicare al committente l'identità dell'acquirente e le scadenze pattuite.
  • Un committente esige il saldo immediato dal proprio commissionario che ha concesso credito non autorizzato, lasciando all'intermediario gli interessi maturati sulla dilazione.

Cosa questo articolo non dice

  • La garanzia resa dall'intermediario in merito all'adempimento del terzo acquirente, disciplinata dalla norma sullo star del credere.
  • Il diritto del mandatario di soddisfarsi sui crediti nati dall'esecuzione dell'incarico.
  • La facoltà di revoca dell'incarico prima della conclusione del contratto.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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