Estinzione mandato congiunto (Art. 1730)
Il mandato conferito a più mandatari congiunti si estingue anche se la causa di estinzione riguarda uno solo, salvo patto contrario.
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se a più persone viene dato un mandato da svolgere insieme (congiuntamente), il mandato finisce per tutti anche se la causa di estinzione colpisce solo uno di loro. Per esempio, se uno dei mandatari muore, diventa incapace, rinuncia o viene revocato, il mandato si estingue per tutti.
Questa regola vale solo se i mandatari sono stati designati a operare insieme. Se invece possono agire separatamente, l'estinzione riguarda solo il singolo mandatario. Le parti possono sempre pattuire diversamente, stabilendo che il mandato continui nonostante la perdita di uno dei mandatari congiunti.
Quando si applica
- Due fratelli sono nominati congiuntamente per vendere un immobile; uno muore. Il mandato si estingue per entrambi.
- Tre amici sono incaricati insieme di gestire un'attività commerciale; uno rinuncia all'incarico. Il mandato cessa per tutti.
- Una società nomina due direttori congiuntamente per firmare contratti; uno diventa incapace. Il mandato si estingue.
- Una coppia affida a due agenti l'acquisto di una casa congiuntamente; il mandante revoca un solo agente. Il mandato termina per entrambi.
- Un gruppo di eredi dà mandato congiunto a più persone per amministrare l'eredità; uno dei mandatari viene revocato. Il mandato si estingue per tutti.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica se i mandatari non sono designati a operare congiuntamente (mandato disgiunto): in quel caso l'estinzione riguarda solo il singolo mandatario.
- Non regola l'estinzione del mandato per morte o incapacità del mandante, che è disciplinata dall'art. 1728.
- Non copre gli effetti della mancata conoscenza della causa di estinzione, che sono trattati dall'art. 1729.
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