Art. 1745 Codice Civile

Rappresentanza dell'agente – Art. 1745

Art. 1745: dichiarazioni e reclami all'agente sono validi. L'agente può chiedere provvedimenti cautelari e presentare reclami conservativi.

Testo ufficiale Art. 1745 Codice Civile — Italia

Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente. L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che l'agente può ricevere validamente le dichiarazioni relative all'esecuzione del contratto e i reclami per inadempienze contrattuali. Il preponente non può contestare la validità di tali comunicazioni se fatte all'agente.

Inoltre, l'agente ha il potere di chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e di presentare reclami necessari per conservare i diritti del preponente. Si tratta di poteri limitati alla tutela dei diritti, non di una rappresentanza generale per contrattare o concludere affari.

L'agente agisce come punto di riferimento per le comunicazioni successive alla conclusione del contratto, ma la sua rappresentanza non si estende alla fase formativa del contratto stesso.

Quando si applica

  • Un cliente comunica all'agente che la merce consegnata è difettosa e chiede la sostituzione.
  • Un fornitore invia all'agente una diffida per ritardo nella consegna dei prodotti.
  • L'agente presenta una richiesta di sequestro conservativo per conto del preponente a tutela di un credito.
  • Un terzo notifica all'agente la risoluzione del contratto per inadempimento del preponente.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la conclusione del contratto da parte dell'agente, disciplinata dall'art. 1752 (agente con rappresentanza).
  • Non attribuisce all'agente il potere di riscuotere pagamenti, oggetto dell'art. 1744 (riscossioni).
  • Non stabilisce gli obblighi generali dell'agente, previsti dall'art. 1746.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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