Norme applicabili all'agente con rappresentanza - Art.1752
L'articolo 1752 del Codice Civile estende le disposizioni del capo sull'agenzia anche quando l'agente ha il potere di rappresentanza per concludere contratti.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1752 del Codice Civile chiarisce che le disposizioni del capo dedicato al contratto di agenzia (articoli 1742-1751-bis) si applicano anche quando all'agente viene conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti. In altre parole, il fatto che l'agente abbia il potere di firmare contratti in nome del preponente non fa venire meno le altre regole sull'agenzia, come quelle sul diritto di esclusiva, sugli obblighi dell'agente e del preponente, e sull'indennità di fine rapporto.
Questa norma serve a evitare che la presenza di una rappresentanza formale escluda l'applicazione di tutele e obblighi propri del rapporto di agenzia. L'agente con rappresentanza resta comunque soggetto alle stesse regole di un agente senza rappresentanza, salvo quanto espressamente previsto altrove nel codice.
Quando si applica
- Un agente di commercio ha ricevuto dal preponente una procura per firmare contratti. L'articolo 1752 garantisce che continuino ad applicarsi le norme sull'esclusiva (art. 1743) e sull'indennità di fine rapporto (art. 1751).
- Un agente con rappresentanza riscuote pagamenti dai clienti. La disposizione dell'art. 1744 (riscossioni) si applica ugualmente.
- L'agente con rappresentanza si ammala e non può svolgere l'attività. L'art. 1747 (impedimento dell'agente) resta applicabile.
- Alla cessazione del rapporto, l'agente con rappresentanza ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1751, proprio come un agente senza rappresentanza.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non attribuisce all'agente il potere di rappresentanza; tale potere è disciplinato dall'art. 1745 e dalla procura.
- Non introduce un regime speciale per l'agente con rappresentanza, ma estende il regime generale del contratto di agenzia.
- Non si applica al mediatore, la cui disciplina è separata negli articoli 1754 e seguenti.
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