Obblighi e lealtà dell'agente di commercio - Art. 1746
L'agente deve agire con lealtà, rispettare le istruzioni e informare l'azienda. È vietato addebitargli l'inadempimento del cliente, salvo garanzie specifiche.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736 , in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'agente di commercio ha l'obbligo di tutelare gli interessi dell'azienda mandante, agendo sempre con lealtà e buona fede. Deve eseguire le istruzioni ricevute e fornire costantemente informazioni utili sulle condizioni del mercato e sulla convenienza dei singoli affari.
La norma vieta in modo tassativo il patto che addebita all'agente la responsabilità per l'inadempimento del terzo acquirente. Qualsiasi accordo contrario che imponga un generale rischio di insoluto a carico dell'agente è nullo.
Eccezionalmente, le parti possono concordare una garanzia per singoli affari di particolare rilievo. Tale garanzia richiede un compenso specifico per l'agente e non può superare la provvigione spettante per quel singolo affare.
Quando si applica
- Un agente che informa l'azienda mandante sui prezzi e sulle mosse dei concorrenti nella sua zona.
- L'azienda che vuole addebitare all'agente le fatture non pagate da un cliente insolvente.
- La pattuizione di una garanzia specifica e retribuita per un singolo contratto di eccezionale valore.
Cosa questo articolo non dice
- La maturazione e il pagamento delle provvigioni spettanti all'agente.
- Il diritto di esclusiva della zona tra l'agente e l'azienda mandante.
- Il calcolo e la spettanza dell'indennità di fine rapporto in caso di recesso.
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