Art. 1747 Codice Civile

Obbligo di avviso per impedimento dell'agente - Art. 1747

Se l'agente non può eseguire l'incarico, deve avvisare subito il preponente; altrimenti è tenuto al risarcimento del danno. Art. 1747 c.c.

Testo ufficiale Art. 1747 Codice Civile — Italia

L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'agente che non è in grado di svolgere l'incarico affidatogli deve comunicarlo immediatamente al preponente. Il termine 'immediato' significa senza indugio, non appena l'impedimento si manifesta o viene conosciuto dall'agente.

Se l'agente omette di dare tale avviso, è obbligato a risarcire il danno che il preponente subisce a causa della mancata comunicazione. Il risarcimento copre le perdite direttamente collegate alla mancanza dell'avviso, non eventuali danni ulteriori derivanti dall'inadempimento dell'incarico stesso.

Quando si applica

  • L'agente commerciale si ammala e non può partecipare a una fiera importante.
  • L'agente perde la patente di guida e non può più recarsi dai clienti.
  • L'agente apprende che il produttore ha sospeso la produzione del bene da vendere.
  • L'agente subisce un infortunio che lo rende temporaneamente inabile a svolgere le trattative.

Cosa questo articolo non dice

  • La responsabilità dell'agente per inadempimento dell'incarico (disciplinata dall'art. 1746).
  • Il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto (art. 1751).
  • L'obbligo del preponente di fornire informazioni (art. 1749).
  • La revoca dell'incarico da parte del preponente (art. 1738).

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