Art. 1748 Codice Civile

Diritti dell'agente alla provvigione - Art. 1748

Art. 1748: condizioni per la provvigione dell'agente (anche dopo la cessazione), tempi di pagamento, riduzione per inesecuzione, nullità patti sfavorevoli.

Testo ufficiale Art. 1748 Codice Civile — Italia

Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. ------------ AGGIORNAMENTO (81) Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'art. 1748 regola il diritto dell'agente alla provvigione. La provvigione è dovuta per gli affari conclusi durante il contratto grazie all'intervento dell'agente, e anche per quelli con clienti che l'agente aveva già acquisito, salvo patto contrario. Dopo lo scioglimento del contratto, l'agente ha diritto alla provvigione se la proposta è pervenuta prima o l'affare è concluso entro un termine ragionevole e prevalentemente per la sua attività; in tal caso la provvigione spetta solo all'agente precedente, salvo ripartizione equa tra più agenti.

La provvigione matura quando il preponente esegue o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, e comunque non oltre il momento in cui il terzo esegue. Se preponente e terzo accordano di non eseguire il contratto, l'agente ha diritto a una provvigione ridotta secondo gli usi o equità. L'agente deve restituire la provvigione solo se è certo che il contratto non sarà eseguito per cause non imputabili al preponente. Ogni patto peggiorativo per l'agente è nullo. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

Quando si applica

  • Un agente che conclude un affare durante il contratto ha diritto alla provvigione.
  • Un agente che aveva acquisito un cliente per lo stesso tipo di affari ha diritto alla provvigione anche per affari conclusi dopo la cessazione con quel cliente, salvo patto contrario.
  • Un agente presenta una proposta prima della scadenza del contratto; l'affare si conclude dopo: la provvigione è dovuta se l'attività dell'agente è prevalente.
  • Il preponente e il terzo decidono di non eseguire il contratto: l'agente ha diritto a una provvigione ridotta.
  • Se il terzo non paga per cause non imputabili al preponente, l'agente non deve restituire la provvigione già riscossa.

Cosa questo articolo non dice

  • La provvigione per affari conclusi prima dell'inizio del contratto di agenzia (non regolata da questo articolo).
  • Il diritto al rimborso delle spese di agenzia (l'articolo esclude tale diritto).
  • L'indennità per cessazione del rapporto (disciplinata dall'art. 1751).
  • La provvigione nei contratti nulli o annullabili (materia del mediatore all'art. 1757, non dell'agente).

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