Diritti dell'agente alla provvigione - Art. 1748
Art. 1748: condizioni per la provvigione dell'agente (anche dopo la cessazione), tempi di pagamento, riduzione per inesecuzione, nullità patti sfavorevoli.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. ------------ AGGIORNAMENTO (81) Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'art. 1748 regola il diritto dell'agente alla provvigione. La provvigione è dovuta per gli affari conclusi durante il contratto grazie all'intervento dell'agente, e anche per quelli con clienti che l'agente aveva già acquisito, salvo patto contrario. Dopo lo scioglimento del contratto, l'agente ha diritto alla provvigione se la proposta è pervenuta prima o l'affare è concluso entro un termine ragionevole e prevalentemente per la sua attività; in tal caso la provvigione spetta solo all'agente precedente, salvo ripartizione equa tra più agenti.
La provvigione matura quando il preponente esegue o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, e comunque non oltre il momento in cui il terzo esegue. Se preponente e terzo accordano di non eseguire il contratto, l'agente ha diritto a una provvigione ridotta secondo gli usi o equità. L'agente deve restituire la provvigione solo se è certo che il contratto non sarà eseguito per cause non imputabili al preponente. Ogni patto peggiorativo per l'agente è nullo. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Quando si applica
- Un agente che conclude un affare durante il contratto ha diritto alla provvigione.
- Un agente che aveva acquisito un cliente per lo stesso tipo di affari ha diritto alla provvigione anche per affari conclusi dopo la cessazione con quel cliente, salvo patto contrario.
- Un agente presenta una proposta prima della scadenza del contratto; l'affare si conclude dopo: la provvigione è dovuta se l'attività dell'agente è prevalente.
- Il preponente e il terzo decidono di non eseguire il contratto: l'agente ha diritto a una provvigione ridotta.
- Se il terzo non paga per cause non imputabili al preponente, l'agente non deve restituire la provvigione già riscossa.
Cosa questo articolo non dice
- La provvigione per affari conclusi prima dell'inizio del contratto di agenzia (non regolata da questo articolo).
- Il diritto al rimborso delle spese di agenzia (l'articolo esclude tale diritto).
- L'indennità per cessazione del rapporto (disciplinata dall'art. 1751).
- La provvigione nei contratti nulli o annullabili (materia del mediatore all'art. 1757, non dell'agente).
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