Art. 1936 Codice Civile

Nozione di fideiussione - Art. 1936

Definizione di fideiussione: chi garantisce personalmente un debito altrui, con efficacia anche all'insaputa del debitore. (Art. 1936 Codice Civile)

Testo ufficiale Art. 1936 Codice Civile — Italia

È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1936 del Codice Civile definisce il fideiussore: chi si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui. Questa obbligazione personale significa che il fideiussore risponde con il proprio patrimonio, come se fosse il debitore principale.

La fideiussione è efficace anche se il debitore principale non ne ha conoscenza. Non serve il suo consenso o la sua notifica perché la garanzia sia valida. Il fideiussore può impegnarsi unilateralmente.

La nozione si applica a qualsiasi obbligazione, presente o futura, ma le regole specifiche per obbligazioni future e condizionali sono nell'art. 1938. La forma della dichiarazione di volontà del fideiussore è disciplinata dall'art. 1937.

Quando si applica

  • Un amico ti chiede di fungere da fideiussore per un prestito bancario. Se accetti e firmi il contratto, l'art. 1936 definisce la tua posizione di garante personale.
  • Un genitore garantisce il pagamento dell'affitto dell'appartamento del figlio. Il contratto di fideiussione è valido anche se il figlio non sapeva della garanzia.
  • Una società richiede a un socio di prestare una fideiussione per un finanziamento. Il socio si obbliga personalmente verso la banca.
  • Un datore di lavoro si fa fideiussore per un prestito concesso a un dipendente. Anche se il dipendente non è informato, la fideiussione è efficace.
  • Un terzo garantisce una linea di credito futura per un'impresa. La nozione di fideiussione copre anche obbligazioni future, in combinazione con l'art. 1938.

Cosa questo articolo non dice

  • La necessità che il debitore principale sia a conoscenza o acconsenta alla fideiussione. L'art. 1936 precisa invece che è efficace anche all'insaputa del debitore.
  • La validità della fideiussione in forma orale o scritta. La forma della manifestazione di volontà è disciplinata dall'art. 1937, non dall'art. 1936.
  • I limiti dell'obbligazione del fideiussore. I limiti sono stabiliti dall'art. 1941, mentre l'art. 1936 si limita a definire la figura.
  • La possibilità per il fideiussore di opporre eccezioni. Le eccezioni sono regolate dall'art. 1945, non dall'art. 1936.

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