Art. 1940 Codice Civile

Fideiussione del fideiussore - Art. 1940

Art. 1940 CC: la fideiussione può essere prestata per il debitore principale o per il suo fideiussore, creando una garanzia a catena.

Testo ufficiale Art. 1940 Codice Civile — Italia

La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo permette di prestare fideiussione non solo per il debitore originario, ma anche per il suo garante (fideiussore). In pratica, se Tizio è garantito da Caio, una terza persona Sempronio può a sua volta garantire l'obbligazione di Caio come fideiussore. Si forma così una catena di garanzie.

La norma non stabilisce requisiti di forma o limiti di importo: per quelli si vedano gli articoli successivi. L'unico effetto diretto è quello di rendere ammissibile la figura del "fideiussore del fideiussore", che l'articolo 1948 disciplina espressamente.

Il termine "fideiussore" indica chi si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un debito altrui. L'articolo 1940 estende questa possibilità anche a chi garantisce un precedente garante.

Quando si applica

  • Una società ottiene un finanziamento da una banca; il suo socio presta fideiussione personale per la società; un terzo presta fideiussione per l'obbligazione del socio.
  • Un genitore garantisce il canone di locazione del figlio; il nonno del figlio garantisce a sua volta l'obbligazione del genitore.
  • Un subappaltatore garantisce l'adempimento del proprio contratto; un sub-subappaltatore garantisce l'obbligazione del subappaltatore.
  • Un dipendente garantisce un prestito concesso a un amico; un collega del dipendente garantisce l'obbligazione del dipendente come fideiussore.
  • Una società di persone garantisce un debito; un socio presta fideiussione personale per la garanzia della società.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la forma o la manifestazione di volontà necessaria per la fideiussione (v. art. 1937).
  • Non fissa un limite massimo all'obbligazione del fideiussore (v. art. 1941).
  • Non attribuisce il diritto di surrogazione o di regresso (v. artt. 1949 e 1950).
  • Non tratta del beneficio della divisione tra più fideiussori (v. art. 1947).

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