Quando la fideiussione è valida – Art. 1939
La fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale, tranne quando è prestata per un'obbligazione assunta da un incapace. Art. 1939.
La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Una fideiussione (garanzia personale) è valida soltanto se è valida l'obbligazione principale che garantisce. Se il debito sottostante è nullo, annullabile o inefficace, di regola anche la fideiussione cade.
Esiste un'eccezione: se l'obbligazione principale è stata assunta da una persona legalmente incapace (minore, interdetto, inabilitato), la fideiussione può rimanere valida. Questo perché il fideiussore ha voluto garantire comunque, sapendo o dovendo sapere dell'incapacità del debitore.
La regola riguarda solo il rapporto tra validità della fideiussione e validità dell'obbligazione garantita. Non dice nulla sugli altri requisiti della fideiussione (forma, volontà, capacità del fideiussore), che sono disciplinati da altre norme.
Quando si applica
- Tizio presta fideiussione per un mutuo a Caio, ma il contratto di mutuo è nullo perché privo di forma scritta. La fideiussione non è valida.
- Un genitore si fa fideiussore per un debito contratto dal figlio minorenne (incapace). Anche se il contratto del minore è annullabile, la fideiussione resta valida.
- Una società presta fideiussione per un debito futuro di un'altra società (art. 1938). Il debito futuro non sorge mai. La fideiussione non è valida perché l'obbligazione principale non è venuta ad esistenza.
- Tizio si fa fideiussore per un debito di Caio derivante da un contratto di gioco d'azzardo nullo per illiceità. La fideiussione non è valida, perché l'obbligazione principale è invalida e non si applica l'eccezione per incapacità.
Cosa questo articolo non dice
- Alcuni credono che la fideiussione sia valida anche se l'obbligazione principale è nulla, purché il fideiussore ne fosse a conoscenza. L'art. 1939 non ammette questa eccezione: solo l'incapacità del debitore principale la salva.
- Si pensa spesso che l'eccezione per incapacità si estenda a qualsiasi vizio dell'obbligazione principale (violenza, dolo, errore). Invece vale solo per l'incapacità legale del debitore.
- L'articolo non disciplina i casi in cui la fideiussione stessa sia invalida per vizi propri (mancanza di forma, errore del fideiussore). Questi sono regolati dagli artt. 1936 e 1937.
- Non dice nulla sugli effetti della fideiussione dopo che è stata validamente costituita (obblighi del fideiussore, eccezioni opponibili): per questo occorre vedere gli artt. 1944 e 1945.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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