Limiti prelevamento beni e terzi - Art. 197
Il prelevamento dei beni personali non pregiudica i terzi senza atto con data certa. Il coniuge conserva il diritto di regresso verso l'altro.
Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si scioglie la comunione legale, ciascun coniuge ha facoltà di prelevare i beni personali. Se questo prelievo reca un danno ai terzi creditori, la legge stabilisce che la proprietà esclusiva del bene deve risultare da un atto avente data certa.
La data certa costituisce la prova legale dell'esistenza dell'atto in un momento preciso. Questa garanzia impedisce che si sottraggano beni alle pretese dei creditori attraverso rivendicazioni di proprietà non riscontrabili in modo oggettivo.
Se il prelievo non può svolgersi a danno dei terzi, al coniuge o ai suoi eredi è garantito il diritto di regresso. La rivalsa può essere esercitata sulla quota dei beni della comunione spettante all'altro coniuge oppure sui beni personali di quest'ultimo.
Quando si applica
- Un coniuge intende prelevare un bene mobile dalla comunione, ma un creditore dell'altro coniuge si oppone in mancanza di una prova scritta con data certa della proprietà esclusiva.
- Gli eredi di un coniuge defunto cercano di recuperare beni personali del defunto contestati dai creditori del coniuge superstite.
- Un coniuge agisce in regresso per recuperare il valore del bene personale che non ha potuto prelevare a causa delle pretese dei creditori dell'altro coniuge.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina del prelievo in caso di mancanza fisica delle cose da prelevare, regolata dall'Art. 196.
- Gli effetti della cessione dei beni ai creditori o le norme relative alla transazione.
- La determinazione delle quote complessive di spettanza della comunione al momento dello scioglimento.
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