Art. 196 Codice Civile

Ripetizione del valore per beni mancanti – Art. 196

Il coniuge può ripetere il valore dei beni mancanti, salvo che la mancanza sia dovuta a consumazione, perimento o causa non imputabile all'altro coniuge.

Testo ufficiale Art. 196 Codice Civile — Italia

Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Se i beni mobili che il coniuge o gli eredi hanno diritto di prelevare (art. 195) non si trovano, il coniuge o gli eredi possono chiedere il valore in denaro, purché ne provino l'ammontare, anche con testimonianze o notorietà. La richiesta è esclusa se la mancanza dei beni è dovuta a consumazione per uso, perimento o altra causa non imputabile all'altro coniuge.

La norma si applica nella divisione ereditaria, quando il coniuge superstite esercita il diritto di prelevamento di beni mobili. Se quei beni sono scomparsi o non sono più presenti, il valore sostituisce la cosa. L'onere della prova del valore spetta a chi chiede la ripetizione; l'eccezione della causa non imputabile spetta a chi la invoca.

Quando si applica

  • Il coniuge superstite non trova il mobile di famiglia che aveva diritto di prelevare e chiede il valore in denaro, provando l'ammontare con testimoni.
  • I beni mobili (es. un televisore) sono stati consumati per uso dal coniuge defunto prima della morte: il coniuge superstite non può chiedere il valore.
  • I beni sono periti in un incendio non imputabile all'altro coniuge: la richiesta di valore è esclusa.
  • Gli eredi del coniuge defunto cercano di prelevare beni, ma non li trovano; l'altro coniuge dimostra che la mancanza è dovuta a donazione con consenso del defunto (causa non imputabile): il valore non è dovuto.

Cosa questo articolo non dice

  • La richiesta di valore per beni immobili (disciplinata da altre norme sulla divisione).
  • La richiesta di risarcimento per danni ai beni mobili (diversa dalla ripetizione del valore).
  • La richiesta di valore senza prova dell'ammontare (la prova è necessaria).
  • Il diritto di prelevamento in caso di divorzio o separazione dei beni (non regolato da questo articolo).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 196 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile