Art. 1988 Codice Civile

Promessa di pagamento e ricognizione di debito: Art. 1988

Promessa di pagamento o ricognizione di debito: il creditore non deve provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Art. 1988.

Testo ufficiale Art. 1988 Codice Civile — Italia

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo si occupa della promessa di pagamento e della ricognizione di debito. Se qualcuno promette di pagare o riconosce di essere debitore, chi riceve la promessa o il riconoscimento non è obbligato a dimostrare l'esistenza del rapporto che ha generato il debito (ad esempio un prestito o una vendita).

Il rapporto fondamentale si presume esistente, ma il debitore può provare il contrario. La presunzione è semplice, non assoluta: se il debitore dimostra che il debito non esisteva, la promessa o il riconoscimento perdono effetto.

La norma non crea un debito dal nulla, ma alleggerisce la posizione probatoria del creditore una volta che il debitore ha volontariamente dichiarato il debito o la promessa.

Quando si applica

  • Un amico ti scrive 'Ti prometto che ti pagherò i soldi che ti devo' dopo aver ricevuto un prestito informale.
  • Un cliente firma una lettera dove riconosce di doverti una somma per merce consegnata.
  • Dopo una discussione, il vicino dice 'Sì, ti devo quei soldi' e tu registri la conversazione.
  • Un'azienda emette una nota di debito riconoscendo il saldo a tuo favore.
  • Un debitore invia una mail con 'Confermo il mio debito verso di te' e tu conservi la mail.

Cosa questo articolo non dice

  • Che la promessa o il riconoscimento creino automaticamente il debito (la legge presume il rapporto fondamentale, ma non lo crea).
  • Che il creditore vinca sempre senza alcuna prova (il debitore può dimostrare che il debito non esisteva).
  • Che l'articolo si applichi a qualsiasi tipo di promessa (solo promessa di pagamento o ricognizione di debito, non promesse di altra natura).
  • Che la promessa debba essere fatta per iscritto (la forma è regolata dall'articolo 1978, non da questo).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1988 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile