Eccezioni opponibili dal debitore - Art. 1993
Art. 1993: eccezioni opponibili: personali, di forma, letterali, falsità firma, difetto capacità/rappresentanza. Rapporti personali solo con dolo.
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L’articolo 1993 elenca tassativamente le eccezioni (obiezioni) che il debitore di un titolo di credito può opporre al possessore che chiede il pagamento. Sono ammesse: eccezioni personali al possessore (es. rapporto diretto), eccezioni di forma (vizi del titolo), eccezioni fondate sul testo letterale del titolo, falsità della firma del debitore, difetto di capacità o di rappresentanza del debitore al momento dell’emissione, e mancanza delle condizioni necessarie per l’azione (es. data di scadenza mancante).
Le eccezioni che derivano da rapporti personali che il debitore aveva con precedenti possessori (es. vizi del rapporto sottostante) possono essere opposte al possessore attuale solo se questi, nell’acquistare il titolo, ha agito intenzionalmente a danno del debitore (dolo). Negli altri casi, tali eccezioni non sono opponibili al possessore in buona fede.
Quando si applica
- Il debitore ha già pagato il debito sottostante, ma il creditore originario gira il titolo a un terzo. Se il terzo è in buona fede, il debitore non può opporre l'eccezione di pagamento.
- La firma del debitore sul titolo è falsa. Il debitore può opporre l'eccezione di falsità a chiunque, anche a un possessore in buona fede.
- Un rappresentante emette un titolo senza poteri. Il debitore rappresentato può opporre il difetto di rappresentanza a qualsiasi possessore.
- Un terzo acquista un titolo sapendo che il debitore aveva un'eccezione di compensazione con il primo prenditore. Il debitore può opporre tale eccezione perché il possessore ha agito con dolo.
Cosa questo articolo non dice
- Alcuni credono che il debitore possa opporre qualsiasi eccezione del rapporto sottostante anche a un possessore in buona fede. L'articolo invece limita questa possibilità ai soli casi di dolo del possessore.
- Si potrebbe pensare che l'eccezione di difetto di capacità del possessore (es. minore) sia coperta dall'articolo, ma essa riguarda solo la capacità del debitore al momento dell'emissione.
- Taluni ritengono che l'eccezione di falsità della firma sia opponibile solo se il possessore era in malafede, mentre l'articolo la elenca senza tale condizione.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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