Cessione dei beni ai creditori: nozione - Art. 1977
L'art. 1977 definisce la cessione dei beni ai creditori: il contratto con cui il debitore incarica i creditori di liquidare beni per soddisfare i crediti.
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La cessione dei beni ai creditori è un contratto mediante il quale chi ha un debito affida ai propri creditori, o soltanto ad alcuni di essi, l'incarico di trasformare in denaro i propri beni o parte delle proprie attività.
A differenza della vendita diretta, questo istituto non trasferisce subito la proprietà dei beni ai creditori, ma conferisce loro un mandato per liquidarli. Lo scopo è ripartire il denaro ricavato tra i creditori partecipanti per soddisfare i crediti esistenti.
Questo accordo ha natura volontaria e può avere ad oggetto l'intero patrimonio del debitore oppure solo singoli beni determinati, coinvolgendo la totalità dei creditori o una selezione di essi.
Quando si applica
- Un debitore concorda con i propri fornitori l'incarico di vendere un immobile di sua proprietà affinché il ricavato venga distribuito a saldo dei debiti.
- Un imprenditore assegna a un gruppo di creditori un lotto di macchinari aziendali da liquidare per coprire le fatture insolute.
- Un privato in difficoltà finanziaria conferisce mandato ad alcuni creditori di vendere beni mobili per ripartirne il ricavato.
Cosa questo articolo non dice
- Il trasferimento immediato della proprietà dei beni in sostituzione del pagamento, disciplinato dalla dazione in pagamento.
- La vendita forzata e il pignoramento disposti dal giudice senza un contratto tra le parti.
- La cancellazione immediata di tutti i debiti al momento della firma, che avviene invece con il ricavato della liquidazione.
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