Art. 1992 Codice Civile

Incasso del titolo e liberazione del debitore Art. 1992

L'art. 1992 cod. civ. stabilisce che il debitore che paga il possessore legittimato di un titolo di credito senza dolo o colpa grave è liberato dall'obbligo.

Testo ufficiale Art. 1992 Codice Civile — Italia

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Chi possiede un titolo di credito e ne ha la legittimazione nelle forme stabilite dalla legge ha il diritto di pretendere la prestazione indicata nel documento, semplicemente presentandolo al debitore.

La legittimazione è il requisito formale che attesta il diritto del possessore a incassare il titolo. A seconda della tipologia del titolo, la legittimazione deriva dal semplice possesso materiale, da una serie continua di girate o dall'intestazione contenuta nel documento e nel registro dell'emittente.

Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore legittimato viene liberato dal proprio vincolo. Tale effetto liberatorio si produce anche se chi ha incassato non era il reale titolare del diritto, a condizione che il debitore abbia adempiuto senza dolo e senza colpa grave.

Quando si applica

  • La banca che paga un assegno bancario al soggetto che lo presenta con girate formalmente regolari.
  • Il debitore che estingue una cambiale presentata dal giratario legittimato dalla catena delle firme.
  • L'emittente che consegna la merce al portatore che presenta la fede di deposito nelle forme di legge.

Cosa questo articolo non dice

  • I casi in cui il debitore paga conoscendo la provenienza illecita del titolo o ignorandola per colpa grave.
  • Le eccezioni personali che il debitore può opporre al possessore del titolo, previste dall'articolo 1993.
  • La disciplina dell'acquisto in buona fede del titolo di credito da chi non ne è proprietario, contenuta nell'articolo 1994.

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