Art. 1997 Codice Civile

Efficacia vincoli su titolo di credito - Art. 1997

Per efficacia, pegno, sequestro, pignoramento e altri vincoli su diritti o merci da titolo di credito devono attuarsi sul titolo stesso.

Testo ufficiale Art. 1997 Codice Civile — Italia

Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1997 del Codice Civile stabilisce che ogni vincolo (pegno, sequestro, pignoramento o altro) su un diritto incorporato in un titolo di credito o sulle merci che il titolo rappresenta ha effetto solo se viene attuato sul titolo stesso. Ciò significa che il creditore o l'ufficiale giudiziario deve prendere possesso materiale del documento (ad esempio, la cambiale, l'azione, la polizza di carico) per rendere efficace il vincolo. Il diritto e la merce sono considerati inseparabili dal titolo; senza il documento, il vincolo è inefficace.

Il principio si applica a tutti i titoli di credito, siano essi all'ordine, al portatore o nominativi. La ragione è che il titolo di credito incorpora il diritto: chi possiede il titolo può esercitare il diritto. Pertanto, per costituire un pegno o eseguire un sequestro sul diritto, è necessario agire sul titolo.

Non è sufficiente un accordo tra le parti o un'annotazione nei registri del debitore; è richiesta la consegna o l'apprensione del documento. Se il vincolo non viene attuato sul titolo, non produce effetti nei confronti dei terzi, né del debitore del titolo.

Quando si applica

  • Un creditore vuole costituire un pegno su una cambiale; deve consegnare la cambiale al creditore pignoratizio.
  • Un tribunale ordina il sequestro di merci rappresentate da una polizza di carico; l'ufficiale giudiziario deve sequestrare la polizza di carico.
  • Una banca concede un finanziamento garantito da obbligazioni al portatore; la banca deve prendere possesso fisico delle obbligazioni.
  • Un creditore tenta di pignorare un credito rappresentato da un titolo all'ordine senza impossessarsi del titolo; il pignoramento è inefficace.
  • Un factor acquista crediti rappresentati da fatture ma non prende possesso dei documenti; il vincolo non è opponibile.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa disposizione non si applica ai titoli di credito dematerializzati o alle registrazioni elettroniche, per i quali valgono le norme speciali.
  • Non regola la validità sostanziale del vincolo (ad esempio, i requisiti di forma del contratto di pegno), ma solo la sua efficacia nei confronti dei terzi.
  • Non concerne i vincoli su crediti non documentati da un titolo di credito (es. crediti semplici); questi sono disciplinati da altre norme del codice.

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