Art. 2003 Codice Civile

Consegna e legittimazione titolo al portatore - Art. 2003

Art. 2003 c.c. dispone: il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna; il possessore è legittimato dalla presentazione.

Testo ufficiale Art. 2003 Codice Civile — Italia

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Il titolo al portatore è un documento che incorpora un diritto, come un'obbligazione o un'azione, e circola mediante semplice consegna fisica. Questo articolo stabilisce che il trasferimento si perfeziona con la tradizione del documento: chi lo riceve ne diventa possessore.

La legittimazione all'esercizio del diritto si basa unicamente sulla presentazione del titolo. Non serve dimostrare l'acquisto di buona fede o l'esistenza di un rapporto sottostante: la semplice esibizione del documento è sufficiente per essere riconosciuti come aventi diritto.

Quando si applica

  • Un investitore acquista un'obbligazione al portatore e il venditore gliela consegna fisicamente; l'investitore può poi presentare il titolo per riscuotere gli interessi.
  • Un erede riceve dal defunto un titolo al portatore; prendendone possesso materiale, diventa legittimato a esercitare i diritti in esso contenuti.
  • Un creditore riceve in pegno un titolo al portatore; la consegna del titolo gli attribuisce il possesso e la legittimazione a incassare il credito.
  • Il portatore di un biglietto al portatore (es. un buono) lo presenta presso l'emittente per ottenere il pagamento.

Cosa questo articolo non dice

  • Il trasferimento dei titoli nominativi, che richiedono l'annotazione nel registro dell'emittente o la girata.
  • La protezione del possessore in caso di furto o smarrimento del titolo: tali situazioni sono regolate dagli articoli 2006 e 2007 c.c.
  • Gli effetti della buona fede nel possesso, disciplinati dall'art. 1994 c.c.
  • La costituzione di pegno su titoli al portatore, che è oggetto dell'art. 2014 c.c.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2003 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile