Art. 2006 Codice Civile

Smarrimento e sottrazione titoli al portatore: Art. 2006

No ammortamento titoli al portatore smarriti o sottratti. Denunciante ha diritto a prestazione dopo prescrizione; per azioni, tribunale autorizza diritti prima.

Testo ufficiale Art. 2006 Codice Civile — Italia

Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti. Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo. Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli noli vengano presentati da altri. È salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2006 riguarda i titoli al portatore (come le azioni o le obbligazioni al portatore) che vengono smarriti o rubati. Per questi titoli non è possibile ottenere l'ammortamento, cioè la dichiarazione giudiziale di annullamento del titolo per ottenerne uno nuovo.

Chi ha smarrito o gli è stato sottratto un titolo al portatore può denunciare il fatto all'emittente e fornire la prova. In tal caso ha diritto alla prestazione (ad esempio, il rimborso o il pagamento degli interessi) solo dopo che sia trascorso il termine di prescrizione del titolo. Se l'emittente paga prima a chi presenta il titolo, è liberato a meno che non si provi che sapeva che il presentatore non era il legittimo possessore.

Per le azioni al portatore (quote societarie), il denunciante può chiedere al tribunale di essere autorizzato, eventualmente prestando una cauzione, a esercitare i diritti delle azioni (come votare in assemblea o riscuotere dividendi) anche prima della prescrizione, fino a quando qualcun altro non presenti i titoli. Resta comunque salvo il diritto del denunciante verso il possessore effettivo del titolo.

Quando si applica

  • Una persona smarrisce un'obbligazione al portatore e denuncia all'emittente fornendo la prova, attendendo il termine di prescrizione per ottenere il rimborso.
  • Viene rubato un certificato azionario al portatore e il derubato chiede al tribunale l'autorizzazione a votare in assemblea prima della prescrizione, prestando cauzione.
  • L'emittente riceve denuncia di smarrimento, ma successivamente si presenta un possessore del titolo originale prima del termine di prescrizione; l'emittente paga a quest'ultimo e viene liberato.
  • Un azionista al portatore perde il titolo e ottiene dal tribunale l'autorizzazione a riscuotere i dividendi nel frattempo, salvo rivalsa verso il futuro possessore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non consente l'ammortamento dei titoli al portatore (per questo occorre un titolo all'ordine o nominativo, vedi art. 2016).
  • Non dà diritto immediato alla prestazione dopo la denuncia: è necessario attendere la prescrizione.
  • Non si applica ai titoli nominativi o all'ordine (la disciplina è diversa).
  • Non garantisce che il tribunale autorizzi sempre l'esercizio dei diritti sulle azioni: è una facoltà, spesso con cauzione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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