Art. 2014 Codice Civile

Girata a titolo di pegno - Art. 2014

Girata a titolo di pegno: il giratario ha tutti i diritti, ma la sua girata vale solo come procura. L'emittente non può opporre eccezioni personali salvo dolo.

Testo ufficiale Art. 2014 Codice Civile — Italia

Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma riguarda la girata di un titolo di credito accompagnata da una clausola che costituisce pegno. Il giratario – la persona che riceve il titolo in garanzia – può esercitare tutti i diritti che il titolo attribuisce, come riscuotere la somma o partecipare alle assemblee societarie.

Se il giratario gira a sua volta il titolo, quella girata vale soltanto come girata per procura: non trasferisce la proprietà del titolo, ma solo la legittimazione all'esercizio dei diritti per conto del girante.

L'emittente del titolo non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni che derivano dai propri rapporti personali con il girante (ad esempio un debito reciproco). L'unica eccezione è quando il giratario, ricevendo il titolo, ha agito intenzionalmente per danneggiare l'emittente (dolo).

Quando si applica

  • Una banca riceve in pegno una cambiale come garanzia di un prestito; il debitore non paga e la banca può escutere la cambiale.
  • Un socio dà in pegno un'azione di una società; il creditore pignoratizio può esercitare il diritto di voto in assemblea.
  • Una persona gira un assegno a un amico con la clausola 'in garanzia' per un debito; l'amico non può rigirarlo come proprietà, ma solo per incasso.
  • L'emittente di una cambiale ha un credito di compensazione verso il girante, ma non può opporre questa eccezione al giratario in pegno, a meno che il giratario abbia agito in dolo.

Cosa questo articolo non dice

  • La girata a titolo di proprietà (disciplinata dall'art. 2011 c.c.), che trasferisce la piena titolarità del titolo.
  • La cessione del titolo all'ordine (art. 2015 c.c.), che segue le regole della cessione ordinaria del credito.
  • La girata per incasso o per procura (art. 2013 c.c.), in cui il giratario non acquista diritti propri ma agisce come rappresentante.
  • I vincoli sul credito diversi dal pegno, come l'usufrutto (art. 2025 c.c.) o i sequestri.

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