Effetti della cessione del titolo all'ordine - Art. 2015
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione, non della girata (Art. 2015).
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2015 stabilisce che chi acquista un titolo all'ordine (come una cambiale pagabile all'ordine) con un mezzo diverso dalla girata – ad esempio con una semplice cessione del contratto o con un accordo verbale – ottiene il titolo con gli effetti di una cessione ordinaria, non di una girata.
La differenza è sostanziale: nella girata il girante garantisce il pagamento (salvo clausola contraria), mentre nella cessione il cedente trasferisce il credito così com'è, senza garanzia di solvenza del debitore. Inoltre, la cessione richiede la notifica al debitore per essere opponibile a terzi.
Pertanto, un titolo all'ordine trasferito senza girata non attribuisce al possessore la legittimazione tipica del giratario: il debitore può opporre le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
Quando si applica
- Un commerciante cede verbalmente una cambiale all'ordine a un fornitore senza girarla.
- Un socio trasferisce a un altro socio una quota rappresentata da un titolo all'ordine mediante semplice cessione.
- Un creditore cede una fattura (se considerata titolo all'ordine) senza girata, ma con accordo scritto.
- Un padre regala al figlio un titolo all'ordine senza girata.
- Un'azienda cede un credito rappresentato da un titolo all'ordine come parte di una cessione di ramo d'azienda.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda i titoli al portatore (che si trasferiscono con la semplice consegna).
- Non riguarda i titoli nominativi (che richiedono l'annotazione nel registro dell'emittente).
- Non stabilisce la forma della cessione: la cessione può essere anche verbale, ma l'articolo non lo dice esplicitamente.
- Non disciplina la legittimazione del possessore in caso di smarrimento o furto (vedi artt. 2006-2007).
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