Art. 2024 Codice Civile

Vincoli sul credito: annotazione obbligatoria - Art. 2024

Art. 2024: i vincoli sul credito (pegno, usufrutto) richiedono annotazione su titolo e registro, secondo l'art. 2022 secondo comma.

Testo ufficiale Art. 2024 Codice Civile — Italia

Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro. Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina l'efficacia dei vincoli (come pegno o usufrutto) su un credito rappresentato da un titolo. Stabilisce che tali vincoli producono effetti verso l'emittente del titolo e verso i terzi solo se sono annotati sia sul documento cartaceo sia nel registro previsto dalla legge.

L'annotazione deve seguire la procedura indicata nel secondo comma dell'articolo 2022 del Codice Civile. In assenza della doppia annotazione, il vincolo è inopponibile all'emittente e ai terzi, che possono ignorarlo.

Quando si applica

  • Un creditore costituisce in pegno un credito cambiario: deve far annotare il pegno sulla cambiale e nel registro, altrimenti il debitore cambiario può pagare validamente al creditore originario.
  • Un titolare di obbligazioni vuole costituire un usufrutto sul credito: l'usufrutto è opponibile all'emittente solo se annotato sul titolo e nel registro.
  • Il creditore pignorato intende opporre il pignoramento al terzo debitore: senza annotazione sul titolo e nel registro, il terzo debitore può liberarsi pagando al creditore originario.
  • Un cedente il credito con riserva di pegno: per far valere il pegno verso il cessionario, è necessaria l'annotazione secondo questa norma.

Cosa questo articolo non dice

  • Che un accordo privato tra le parti (ad esempio un contratto di pegno) sia sufficiente per rendere il vincolo opponibile all'emittente e ai terzi. La norma richiede la forma dell'annotazione pubblica sul titolo e nel registro.
  • Che la sola annotazione sul titolo (senza quella nel registro) sia sufficiente. La legge richiede entrambe.
  • Che questa norma si applichi ai vincoli su crediti non rappresentati da titoli (ad esempio crediti da contratto). In tal caso si applicano invece le regole generali sulla cessione dei crediti.
  • Che l'annotazione possa essere effettuata con qualsiasi modalità; invece deve seguire il secondo comma dell'art. 2022.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2024 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile