Condizioni per l'esercizio dell'impresa - Art. 2084
Art. 2084 c.c. subordina l'esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa. Altre condizioni sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.
La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2084 c.c. distingue due livelli di condizioni per l'esercizio dell'impresa. Per alcune categorie di imprese, individuate dalla legge, è necessario ottenere una concessione o una autorizzazione amministrativa prima di iniziare l'attività. Per tutte le imprese, inoltre, la legge e le norme corporative (cioè le disposizioni emanate in epoca fascista dalle corporazioni, ancora formalmente in vigore) possono stabilire ulteriori requisiti.
L'articolo non elenca le singole categorie soggette a concessione o autorizzazione: questo è rimesso a leggi speciali (ad esempio, per banche, farmacie, trasporti). Si limita a porre il principio generale che l'esercizio dell'impresa può essere subordinato a un controllo pubblico preventivo.
Quando si applica
- Una persona vuole aprire una farmacia: deve ottenere un'autorizzazione amministrativa.
- Una società intende esercitare l'attività bancaria: necessita di una concessione della Banca d'Italia.
- Un artigiano avvia un'officina: non serve autorizzazione, ma deve rispettare condizioni di legge (es. requisiti igienico-sanitari).
- Un'impresa di autotrasporto merci su strada: occorre una licenza amministrativa (autorizzazione).
- Un imprenditore apre un ristorante: è soggetto a autorizzazioni comunali (licenza di somministrazione).
Cosa questo articolo non dice
- Non elenca le specifiche categorie di imprese per cui serve concessione o autorizzazione (rimanda ad altre leggi).
- Non stabilisce le sanzioni per l'esercizio abusivo di impresa senza autorizzazione.
- Non disciplina i rapporti di lavoro subordinato all'interno dell'impresa (v. artt. 2094 ss.).
- Non riguarda la responsabilità dell'imprenditore verso i terzi (v. artt. 2088 ss.).
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