Imprese esercitate da enti pubblici - Art. 2093
Disciplina l'applicazione del libro V agli enti pubblici: iscritti alle associazioni professionali integralmente; non iscritti solo per le imprese, salvo legge.
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo riguarda gli enti pubblici che esercitano imprese.
Se l'ente è iscritto a un'associazione professionale, tutte le norme del libro V (sul lavoro) si applicano integralmente all'ente stesso.
Se invece non è iscritto, le norme si applicano solo all'impresa da esso esercitata, non all'ente come soggetto. Restano ferme eventuali leggi speciali che dispongano diversamente.
Quando si applica
- Un comune che gestisce una farmacia comunale (ente pubblico non inquadrato): le norme del libro V si applicano solo all'attività della farmacia.
- Un ente pubblico iscritto a un'associazione professionale (es. ex corporazione): tutte le disposizioni del libro V si applicano all'ente per intero.
- Una regione che possiede un'azienda di trasporti (ente pubblico non inquadrato): il libro V si applica al solo esercizio dell'impresa di trasporti.
- Un consorzio di bonifica (ente pubblico) che esercita un'impresa agricola: la disciplina dipende dal suo essere o meno inquadrato.
- Un ente pubblico non economico (es. ASL) che avvia un'attività commerciale accessoria: se non inquadrato, solo le norme sull'impresa.
Cosa questo articolo non dice
- Non definisce chi sia imprenditore (lo fa l'art. 2082).
- Non stabilisce le condizioni per esercitare un'impresa (art. 2084).
- Non disciplina la gestione dell'impresa (art. 2086).
- Non si applica alle imprese private, ma solo agli enti pubblici.
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