Controllo statale indirizzo produzione e scambi - Art 2085
Lo Stato controlla l'indirizzo della produzione e scambi per l'interesse economico nazionale, e vigila sulla gestione delle imprese.
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative. La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2085 del Codice Civile stabilisce che lo Stato esercita il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi per l'interesse unitario dell'economia nazionale. Le modalità di questo controllo sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative, queste ultime risalenti all'ordinamento fascista e oggi in gran parte superate.
La legge determina inoltre i casi e i modi in cui lo Stato vigila sulla gestione delle imprese. Questo articolo è una norma di principio, che non prevede sanzioni o procedure specifiche, ma rinvia ad altre leggi per l'attuazione concreta.
Quando si applica
- Il governo emana un decreto-legge che impone alle acciaierie di aumentare la produzione per progetti infrastrutturali nazionali.
- Lo Stato fissa un tetto massimo ai prezzi dei beni alimentari di prima necessità per allinearli agli obiettivi economici nazionali.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico richiede a una grande impresa farmaceutica di presentare un piano di produzione annuale per garantire l'approvvigionamento nazionale.
- Una legge speciale dispone che il Consiglio di Amministrazione di una società a partecipazione statale sia soggetto a vigilanza diretta del Ministero dell'Economia.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non fornisce un diritto individuale di impugnare le decisioni statali sull'indirizzo produttivo; tali rimedi sono disciplinati da altre norme (es. leggi sul procedimento amministrativo).
- Non si applica ai piccoli imprenditori o alle imprese artigiane, se non in casi eccezionali previsti da leggi speciali.
- Non autorizza lo Stato a intervenire direttamente nella gestione quotidiana di un'impresa privata, ma solo a stabilire un indirizzo generale e a vigilare nei casi previsti dalla legge.
- Non è una norma attualmente applicata in modo autonomo; la sua portata è stata ridimensionata dall'evoluzione costituzionale e dal diritto dell'Unione Europea.
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