Art. 2115 Codice Civile

Contribuzioni paritarie - Art. 2115

Art. 2115: contribuzioni paritarie a previdenza e assistenza, salvo diversa disposizione; datore paga entrambe le quote; nulli patti elusivi.

Testo ufficiale Art. 2115 Codice Civile — Italia

Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che il datore di lavoro e il lavoratore devono versare contributi in parti uguali agli enti che erogano prestazioni previdenziali (come pensioni) e assistenziali (come sussidi). Tuttavia, leggi speciali o norme corporative possono prevedere diverse proporzioni.

Il datore di lavoro è obbligato a pagare l'intero importo dei contributi, compresa la quota del lavoratore, e può poi recuperare quest'ultima dal lavoratore secondo le norme specifiche (diritto di rivalsa). Qualsiasi accordo tra le parti che miri a eludere il versamento dei contributi è nullo.

Quando si applica

  • Un lavoratore e il datore concordano di versare solo metà dei contributi obbligatori per ridurre i costi.
  • Il datore trattiene la quota del lavoratore dalla busta paga ma non la versa all'ente previdenziale.
  • Un contratto individuale stabilisce che il lavoratore si faccia carico dell'intero contributo, esonerando il datore.
  • Il datore versa regolarmente la propria parte ma omette la quota del lavoratore, causando scoperture contributive.

Cosa questo articolo non dice

  • Non fissa l'ammontare dei contributi, che è stabilito da leggi speciali.
  • Non disciplina le sanzioni penali per l'omesso versamento (trattate in altre norme).
  • Non si applica ai lavoratori autonomi o parasubordinati, ma solo ai prestatori di lavoro subordinato.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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