Art. 2117 Codice Civile

Fondi speciali per previdenza e assistenza: Art. 2117

I fondi speciali per previdenza e assistenza costituiti dall'imprenditore non possono essere distratti né pignorati dai creditori (Art. 2117 cc).

Testo ufficiale Art. 2117 Codice Civile — Italia

I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo protegge i fondi speciali che l'imprenditore ha creato volontariamente per la previdenza e l'assistenza dei lavoratori, anche se i lavoratori non hanno contribuito. Questi fondi non possono essere usati per scopi diversi da quello per cui sono stati creati. Inoltre, non possono essere pignorati né dai creditori dell'imprenditore né dai creditori del lavoratore.

La protezione vale solo per i fondi già costituiti e destinati espressamente a finalità previdenziali o assistenziali. Non riguarda i contributi obbligatori versati agli enti pubblici (come INPS o INAIL), né il trattamento di fine rapporto (TFR) disciplinato dall'art. 2120.

Quando si applica

  • Un imprenditore ha istituito un fondo per le spese mediche dei dipendenti e i creditori dell'azienda tentano di pignorarlo.
  • Un lavoratore ha un debito personale e il suo creditore cerca di aggredire il fondo aziendale di assistenza per la formazione dei figli.
  • L'imprenditore utilizza i soldi del fondo per pagare fornitori invece di erogare le prestazioni di welfare promesse.
  • Un fondo speciale per borse di studio dei figli dei dipendenti viene messo a rischio da un sequestro giudiziario sui beni dell'azienda.

Cosa questo articolo non dice

  • Non protegge i contributi obbligatori versati agli enti pubblici di previdenza (INPS, INAIL), che seguono leggi speciali.
  • Non si applica al trattamento di fine rapporto (TFR), regolato dall'art. 2120 del codice civile.
  • Non riguarda i fondi costituiti dagli stessi lavoratori o da sindacati, ma solo quelli istituiti dall'imprenditore.
  • Non copre fondi aziendali generici non espressamente destinati a previdenza o assistenza.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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