Imprenditori agricoli esenti da registrazione - Art. 2136
L'articolo 2136 del Codice Civile esonera gli imprenditori agricoli dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, salvo quanto disposto dall'art. 2200.
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'art. 2200.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2136 del Codice Civile dispone che le norme sull'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli.
Per imprenditore agricolo si intende chi esercita una delle attività indicate dalla legge, come la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento e le attività connesse.
L'esenzione non è assoluta: l'articolo 2200 prevede specifici casi in cui la registrazione è comunque richiesta.
Quando si applica
- Un piccolo allevatore di ovini non iscrive la sua attività nel registro delle imprese.
- Un coltivatore diretto che vende i propri prodotti al mercato senza registrazione.
- Un agriturismo gestito da un imprenditore agricolo come attività connessa non richiede iscrizione.
- Un viticoltore che produce vino per la vendita diretta non si registra.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre l'obbligo di registrazione per le società agricole che svolgono attività commerciali prevalenti.
- Non riguarda gli obblighi fiscali o previdenziali, che restano distinti.
- Non si applica agli imprenditori agricoli che rientrano nelle eccezioni dell'articolo 2200.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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