Definizione di imprenditore agricolo - Art. 2135
L'art. 2135 c.c. definisce l'imprenditore agricolo: coltivazione, selvicoltura, allevamento e attività connesse basate su ciclo biologico e uso del fondo.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. 271 (133a) ------------- AGGIORNAMENTO (133a) Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico". ------------- AGGIORNAMENTO (271) Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 2135, terzo comma, del codice civile , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2135 stabilisce chi è considerato imprenditore agricolo. Include chi svolge coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali o attività connesse. Per queste attività si intende la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico (vegetale o animale) che utilizza il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Sono connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola, nonché la fornitura di beni o servizi usando attrezzature o risorse dell'azienda agricola (come agriturismo o valorizzazione del territorio).
Inoltre, le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi sono considerati imprenditori agricoli quando usano prevalentemente prodotti dei soci o forniscono loro beni e servizi per il ciclo biologico (aggiornamenti del 2001 e 2017).
Quando si applica
- Un contadino che coltiva grano sul proprio fondo.
- Un allevatore di bovini che utilizza i pascoli dell'azienda.
- Un apicoltore che produce miele e lo trasforma in prodotti venduti direttamente.
- Un'azienda agricola che trasforma le proprie olive in olio e lo commercializza.
- Un agriturismo che offre ospitalità usando prodotti e attrezzature dell'azienda agricola.
Cosa questo articolo non dice
- Chi acquista prodotti agricoli da terzi e li rivende senza trasformazione (non è attività agricola connessa).
- Chi svolge attività di giardinaggio ornamentale non legata a un ciclo biologico produttivo.
- Chi affitta macchine agricole ad altri senza utilizzarle nella propria azienda (non è fornitura di servizi con prevalenza di risorse aziendali).
- Chi esercita attività di ricezione turistica senza che prevalgano le attrezzature o risorse dell'azienda agricola.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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