Responsabilità dell'imprenditore agricolo Art. 2137
L'imprenditore agricolo, anche se opera su fondo altrui, è soggetto agli obblighi di legge e norme corporative per l'agricoltura. Art. 2137 Codice Civile.
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2137 stabilisce che l'imprenditore agricolo è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge e dalle norme corporative che riguardano l'esercizio dell'agricoltura. Questo vale anche se l'imprenditore non è proprietario del fondo su cui svolge l'attività, ma lo utilizza in affitto, comodato o altra forma di godimento.
Le "norme corporative" erano i regolamenti emanati durante il periodo fascista dalle corporazioni di categoria. Oggi il riferimento va interpretato come agli usi e alle disposizioni di settore ancora vigenti. L'articolo non elenca specifici obblighi, ma richiama l'intero complesso di norme che regolano l'attività agricola.
Quando si applica
- Un coltivatore diretto che lavora su un terreno preso in affitto deve rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro nei campi.
- Un'azienda agricola che utilizza manodopera su un fondo di proprietà di un familiare è comunque obbligata a versare i contributi previdenziali come imprenditore agricolo.
- Un apicoltore che sposta le arnie su terreni comunali o altrui è soggetto alle norme sanitarie e di registrazione per l'apicoltura.
- Un viticoltore che gestisce vigne su proprietà di terzi deve attenersi ai disciplinari di produzione per le denominazioni di origine.
- Un allevatore che utilizza pascoli di proprietà altrui è tenuto agli obblighi previsti per l'allevamento, come il benessere animale e la tracciabilità.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina il contratto di mezzadria o di affitto agrario: tali rapporti sono regolati dagli articoli 2141 e seguenti.
- Non stabilisce sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi: le conseguenze sono previste da leggi speciali o dal codice penale.
- Non riguarda l'imprenditore commerciale non agricolo, né le attività di mera trasformazione dei prodotti agricoli se non connesse all'attività agricola principale.
- Non si applica ai rapporti di lavoro subordinato in agricoltura, che seguono la disciplina del lavoro dipendente (artt. 2126 e seguenti).
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