Art. 2137 Codice Civile

Responsabilità dell'imprenditore agricolo Art. 2137

L'imprenditore agricolo, anche se opera su fondo altrui, è soggetto agli obblighi di legge e norme corporative per l'agricoltura. Art. 2137 Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 2137 Codice Civile — Italia

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2137 stabilisce che l'imprenditore agricolo è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge e dalle norme corporative che riguardano l'esercizio dell'agricoltura. Questo vale anche se l'imprenditore non è proprietario del fondo su cui svolge l'attività, ma lo utilizza in affitto, comodato o altra forma di godimento.

Le "norme corporative" erano i regolamenti emanati durante il periodo fascista dalle corporazioni di categoria. Oggi il riferimento va interpretato come agli usi e alle disposizioni di settore ancora vigenti. L'articolo non elenca specifici obblighi, ma richiama l'intero complesso di norme che regolano l'attività agricola.

Quando si applica

  • Un coltivatore diretto che lavora su un terreno preso in affitto deve rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro nei campi.
  • Un'azienda agricola che utilizza manodopera su un fondo di proprietà di un familiare è comunque obbligata a versare i contributi previdenziali come imprenditore agricolo.
  • Un apicoltore che sposta le arnie su terreni comunali o altrui è soggetto alle norme sanitarie e di registrazione per l'apicoltura.
  • Un viticoltore che gestisce vigne su proprietà di terzi deve attenersi ai disciplinari di produzione per le denominazioni di origine.
  • Un allevatore che utilizza pascoli di proprietà altrui è tenuto agli obblighi previsti per l'allevamento, come il benessere animale e la tracciabilità.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il contratto di mezzadria o di affitto agrario: tali rapporti sono regolati dagli articoli 2141 e seguenti.
  • Non stabilisce sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi: le conseguenze sono previste da leggi speciali o dal codice penale.
  • Non riguarda l'imprenditore commerciale non agricolo, né le attività di mera trasformazione dei prodotti agricoli se non connesse all'attività agricola principale.
  • Non si applica ai rapporti di lavoro subordinato in agricoltura, che seguono la disciplina del lavoro dipendente (artt. 2126 e seguenti).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2137 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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